Art. 10.

      1. In caso di controversie relative al contenuto della dichiarazione di cui all'articolo 9, la risoluzione delle stesse è demandata a un collegio arbitrale, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», nella cui circoscrizione ha sede l'acquirente, composto da tre membri, uno indicato da ciascuna delle parti e il terzo scelto tra i direttori dei laboratori gemmologici di cui all'articolo 12.
      2. Il collegio di cui al comma 1 opera secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15.